Art. 7.
(Elenco regionale delle imprese subacquee e iperbariche).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

          a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

          b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

 

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          c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;

          d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

          e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

      3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
      4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
      5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.